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Lo statuto
Art. 1
L’Associazione Italia Nostra, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.
L’Associazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, non ha scopo di lucro e ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Roma, si articola in Sezioni con almeno 15 Soci e in Consigli regionali. Può istituire Uffici di corrispondenza e rappresentanza all’estero.
Art. 3
Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare quali attività istituzionali:
a. suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita; b. stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione; c. stimolare l’adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell’art.9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-artistici ed in particolare alle direttive della Unione Europea; d. collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini; e. sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento; f. sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o beni di valore storico, artistico e naturale al fine di una migliore valorizzazione; g. promuovere l’acquisizione da parte dell’associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-artistico, ambientale e naturale, o assicurarne la tutela ed eventualmente anche la gestione secondo le esigenze del pubblico interesse; h. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società; i. promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani in particolare alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e del territorio; l. svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell’Associazione; m. promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio; n. promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia; o. in generale, svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 4
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate all’art. 3 salvo quelle ad esse accessorie o direttamente connesse a quelle istituzionali.
Art. 5
Possono diventare Soci coloro che condividono le finalità dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le diverse categorie di Soci.
La durata della qualità di Socio in ogni caso non potrà essere inferiore a 12 mesi.
L’iscrizione dei Soci può avvenire direttamente presso la Sede centrale dell’Associazione o presso una Sezione alla quale è demandata l’accettazione.
Il Consiglio direttivo nazionale può nominare Soci onorari persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell’Associazione.
Art. 6
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Ogni prestazione a favore dell’Associazione dei Soci che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito.
Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere dettagliatamente documentate.
Il Collegio dei Probiviri decide, sentiti l’interessato, la Sezione competente e, se necessario, il Consiglio direttivo nazionale, sui ricorsi presentati contro eventuali rifiuti di domande di iscrizione.
Art. 7
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio direttivo nazionale ad incrementarlo.
Art. 8
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote sociali;
- contributi privati;
- proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari.
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo nazionale;
- la Giunta nazionale;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.
- l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e della relazione della attività svolta e ogni tre anni per rinnovare le cariche sociali;
- il programma annuale di attività proposto dal Consiglio direttivo nazionale;
- la deliberazione sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio direttivo nazionale ponesse all’ordine del giorno.
- il Consiglio direttivo nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.
- elegge a scrutinio segreto il Presidente, tre Vicepresidenti e la Giunta esecutiva;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro esecuzione;
- determina la politica dell’Associazione;
- esercita i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- compila e approva i regolamenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento delle varie attività dell’Associazione;
- delibera l’assenso alle costituzioni di Sezioni, valutata la rispondenza dell’atto costitutivo, del regolamento e del numero di Soci allo Statuto e ai regolamenti dell’Associazione;
- delibera l’assenso alle costituzioni di Consigli regionali, valutata la rispondenza dell’atto costitutivo e del regolamento allo Statuto ed ai regolamenti dell’Associazione, indicando le Sezioni comprese nell’ambito territoriale di competenza;
- provvede a tutto quanto occorre per la realizzazione dei fini dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
- approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea annuale dei Soci;
- può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente e alla Giunta esecutiva;
- nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale, ne stabilisce le attribuzioni e il trattamento economico.
- lo scioglimento di Consigli regionali;
- lo scioglimento di Sezioni;
- il deferimento di un Socio al Collegio dei Probiviri;
- di ogni altro provvedimento teso a contrastare iniziative delle Sezioni e dei Consigli regionali non conformi agli scopi istituzionali dell’ Associazione.
- le funzioni di gestione ordinaria dell’Associazione in attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo nazionale e dall’Assemblea;
- le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo nazionale e, in caso di urgenza, ne assume le funzioni. In quest’ultimo caso le deliberazioni della Giunta esecutiva saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo nazionale nella sua prima riunione successiva. La Giunta esecutiva può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque membri. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La Giunta esecutiva può altresì esercitare per delega del Consiglio direttivo nazionale funzioni di controllo amministrativo sulla organizzazione periferica dell’Associazione.
- sovrintendere al funzionamento della struttura operativa dell’Associazione e alla gestione ordinaria della Sede centrale, del personale, del patrimonio in attuazione dei deliberati della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale;
- impostare la gestione amministrativa dell’Associazione, inclusa quella relativa alle Sezioni e ai Soci, e predisporre gli atti e i bilanci da sottoporre all’esame degli organi statutari e alla loro approvazione;
- garantire le condizioni di operatività delle commissioni, dei gruppi di lavoro, della redazione del Bollettino;
- coadiuvare il Presidente, la Giunta esecutiva e il Consiglio direttivo nazionale e dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni e quanto altro possa essere deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.